TRATTAMENTO DEI DATI ed altre questione legali.
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CHIARIMENTO MINISTERIALE (MAECI)
ACLARACIÓN MINISTERIAL: Inelegibilidad de eclesiásticos
El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano aclara a través de la dirección de asuntos jurídicos, la condición de inelegibles de sacerdotes y ministros de culto en ejercicio de sus funciones como miembros de los Comites.
Leer documento: Comites – Eleggibilità Ecclesiastici
del ruolo di pubblici ufficiali dei componenti del COMITES:
1) A seguito del recente rinnovo e istituzione di nuovi Com.It.Es. e alle richieste di indicazioni provenienti da alcune Sedi, si ritiene utile fornire alcune precisazioni relative alla “qualificabilità” di pubblici ufficiali dei componenti di tali organismi di rappresentanza delle Comunità italiane all’estero, nonché alle connesse responsabilità legate allo svolgimento di funzioni pubbliche e alla conseguente ipotesi di obbligatorietà di assicurazione a carico del Ministero.
2) Come noto, con il parere n. 55877 del giugno 2009, l’Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto che i componenti del Com.It.Es. siano qualificabili come pubblici ufficiali agli effetti penali nei soli casi indicati alle lettere e), g), h) del comma 4 dell’art. 2 della L.286/2003″ e cioè:
- a) quando esprimono parere “sulle iniziative che l’autorità’ consolare intende intraprendere” nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale delle Comunità di connazionali di riferimento;
- b) quando esprimono parere obbligatorio “sulle richieste di contributo che enti o organismi associativi, che svolgono attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana, rivolgono al Governo, alle regioni e alle province autonome”;
- c) quando esprimono parere obbligatorio “sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione”.
3) L’Avvocatura ha riconosciuto che in questi specifici casi i pareri (a prescindere dalla natura obbligatoria o meno) contribuiscono alla formazione della volontà dell’Amministrazione. Pertanto, le predette attività poste in essere dai Comitati rientrano nell’ambito della pubblica funzione. Conseguentemente, i membri dei Comitati nell’esercizio di tali specifiche funzioni sono qualificabili come pubblici ufficiali.
4) Alla luce di quanto sopra, risultano applicabili ai membri Com.It.Es, nell’esercizio delle attività consultive sopra menzionate, le norme riferite alle responsabilità del pubblico impiego vigenti nell’ordinamento italiano. Queste non prevedono alcuna copertura assicurativa obbligatoria a carico dell’ente di appartenenza a garanzia di eventuali responsabilità connesse con l’esercizio di funzioni pubbliche.
5) E’ noto inoltre che, nell’ordinamento italiano, e’ gia’ presente una forma di garanzia del pubblico ufficiale in caso di colpa lieve, dal momento che l’Amministrazione di appartenenza risponde in modo solidale con il dipendente. In caso di dolo o colpa grave, invece, ne risponde esclusivamente il soggetto che ha commesso la violazione (ved., in particolare, art. 1, comma 1, Legge 20/1994 recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”). .
6) L’art 18 del DL 67/1997, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/1997, stabilisce che “le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali (…) e conclusi con sentenza che escluda la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni dello Stato, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso salva ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”. Tale procedura e’ stata applicata in passato al rappresentante legale di un Comites, a conclusione di un procedimento giudiziale che lo aveva coinvolto.
7) Dal punto di vista assicurativo e’ sempre possibile per l’Ente acquisire una copertura assicurativa in proprio favore che tuteli tutti i suoi dipendenti in caso di colpa lieve. Occorre però tener ben presente che la stipula della relativa polizza e’ facoltativa. Quindi, non sussistendo alcun obbligo di provvedervi, non e’ ammissibile imputare al contributo ministeriale (piu’ precisamente sul Cap. 3103) i costi dell’assicurazione in questione.
Per quanto concerne la colpa grave, viene rimessa esclusivamente alla volontà del singolo dipendente la possibilità di sottoscrivere una polizza di copertura, ben inteso a sue personali spese.
8) Si sarà grati alle Sedi in indirizzo se vorranno informare di quanto sopra i rappresentanti legali dei Comitati di riferimento, precisando che gli eventuali costi di polizze assicurative rientranti nelle ipotesi sopra descritte non potranno essere finanziate con il contributo ministeriale. (Comunicazione rivolta ai legali rappresentati dei Comites dall’Autorità Consolare a Santiago del Cile in data 21/03/16)
COMITES: INAMMISSIBILE LA DELEGA PER IL VOTO
ROMA\ aise\ – I Consiglieri dei Comites non possono delegare qualcun altro per il loro voto alle delibere del Comitato. A ribadirlo è il Servizio affari giuridici del Ministero degli affari esteri in un parere inviato alla Direzione generale per gli italiani all’estero e da questa ai Comites per il tramite delle sedi diplomatiche.
Viene dunque sostenuta – in base a quanto previsto dalla legge 286/2003 – la “inammissibilità del voto su delega nelle delibere dei Comites” e richiesta la “rimozione di norme di indirizzo contrario eventualmente presenti nei regolamenti interni adottati”.
“Il Contenzioso – si legge nel documento che la Dgit ha inviato ai Comites – ha richiamato le disposizione dell’articolo 9 della legge 286/2003, che stabilisce che “il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica”. Tale disposizione, a parere del Contenzioso citato, prevede un quorum costitutivo ed uno deliberativo e definisce il voto del presidente come “qualificato”, dal momento che prevale in caso di parità”.
“Scopo di tale previsione – viene chiarito nel parere – è quello di garantire che le decisioni adottate dal Comitato riflettano la volontà generale della collettività dei connazionali residenti nella circoscrizione, attraverso il meccanismo della rappresentanza elettorale. L’uso della delega, conferma il Contenzioso, potrebbe pertanto raggirare sia il quorum costitutivo che quello deliberativo e conseguentemente alterare l’equilibrio tra le liste rappresentate nel Comites. In tal caso l’uso della delega potrebbe addirittura consentire al presidente di delegare ad altri il suo voto qualificato”.
E ancora: “ad ulteriore conferma dell’inammissibilità della delega, il Contenzioso richiama l’articolo 8, comma 3, della predetta legge che stabilisce la decadenza del componente che sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive: è evidente che la norma sarebbe eludibile qualora fosse consentita la delega. Inoltre, l’articolo 2, comma 6, stabilisce che il Comites “adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e modalità di funzionamento”: per garantire lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Comitato si avvale dell’Esecutivo, del Tesoriere e del Segretario e può istituire al suo interno Commissione di Lavoro.
L’istituto della delega non viene, pertanto, menzionato nelle disposizioni specifiche che si riferiscono allo svolgimento delle attività del Comitato”.
Nel parere, il Servizio Affari Giuridici richiama infine “l’articolo 3, comma 4 della legge 286/2003, che disciplina le modalità di presentazione del rendiconto consuntivo. In tali circostanze è previsto un sistema di controllo rinforzato del bilancio, dal momento che viene richiesta la certificazione di tre revisori dei conti, di cui uno di nomina consolare: tale meccanismo di revisione sarebbe privo di significato se fosse possibile approvare il rendiconto consuntivo con una maggioranza fittizia raggiunta attraverso le deleghe”.
Per tutti questi motivi, quindi, il voto per delega non è ammesso: i Comites che hanno inserito questa possibilità nel loro regolamento interno dovranno rimuoverla (“si prega di invitare i compie alla rimozione di norme di indirizzo contrario eventualmente presenti nei regolamenti interni adottati”). (aise) (01/07/2016)