TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO: OPZIONE DI VOTO SINO AL 31 GENNAIO

ROMA\ aise\ – Nuovi aggiornamenti dalla Farnesina sul fronte voto all’estero, che questa volta ha diramato una nota riguardante gli italiani temporaneamente all’estero.
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell’art. 4-bis), ricevendo la scheda al loro indirizzo all’estero.
Per partecipare al voto all’estero, tali elettori dovranno – entro il 31 gennaio 2018 – far pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione. È possibile la revoca della stessa opzione entro lo stesso termine. L’opzione sarà valida solo per il voto cui si riferisce ovvero, in questo caso, per le votazioni del 4 marzo 2018.
L’opzione, il cui fac-simile è reperibile sul sito del Ministero degkli Affari Esteri, può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza, vale a dire che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni.
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000). (aise) 

 

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