Normativa

INDICE
  • Condiciones Generales acerca de Patrocinios y Auspicios
  • 🇮🇹Riferimenti Normativi Comites
  • 🇨🇱Condiciones de Colaboración Voluntaria con el Comité para los Italianos en el Extranjero de Chile (COMITES Cile)
  • 🇮🇹Condizioni di collaborazione volontaria con il Comitato per gli italiani all’estero in Cile (COMITES Cile)
  • 🇮🇹🇪🇸Avvertenze Generali | Advertencias Generales

Condiciones Generales acerca de Patrocinios y Auspicios

Salvo que se exprese diversamente en particular, la concesión de patrocinio o auspicio a una iniciativa, actividad o institución determminada por parte del COMITES de Chile, y en las condiciones expresadas por el mismo  COMITES de Chile, estan sujetas a las siguientes condiciones generales:

1. El patrocinio o auspicio debe ser hecho público en cada uno de los medios y elaboraciones gráficas destinadas a  la promoción o información de la iniciativa, actividad o institución determminada, por el periodo de tiempo convenido o que corresponda.

2. La concesión de patrocinio o auspicio a una iniciativa, actividad o institución determminada por parte del COMITES de Chile, no compota obligación alguna para el Comites o sus miembros, mas allá de la  eventual y expresamente establecida. Tampoco implica o comporta obligación respecto de futuros patrocinios o auspicios, aún en el caso de eventos, iniciativas, actividades recurrentes o con periodicidad.

3. El patrocinio no comporta erogación en dinero ni bajo la forma de dinero efectivo ni gasto especifico en favor de lo patrocinado por parte del Comites de Chile.

🇮🇹🇪🇸Normativa

🇮🇹Riferimenti Normativi Comites:

  • Legge 23 ottobre 2003, n. 286. Norme relative alla disciplina dei Comitati degli Italiani all’estero (a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172).
  • DPR 29 dicembre 2003, n. 395. Regolamento di attuazione della Legge 23 ottobre 2003, n. 286 recante disciplina dei Comitati degli italiani all’estero.
  • In data 28 luglio 2020, è entrata in vigore una nueva circolare del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che riguarda tutti i Comites del mondo emessa dalla DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE. Si tratta della circolare n°2 del 28/07/2020 che sostituisce interamente a quella precedente n. 4 del 6 dicembre 2007.

🇮🇹Compilazione di leggi Comites e CGIE:

Ecco una versione non ufficiale sistematizzata dei testi legali aggiornati stampabile in versione PDF.

🇮🇹Regolamento Interno:

disponibile qui

🇨🇱Condiciones de Colaboración Voluntaria con el Comité para los Italianos en el Extranjero de Chile (COMITES Cile)

El Comité para los Italianos en el Extranjero de Chile (COMITES Cile) acepta la colaboración voluntaria ya sea en especies, horas de trabajo, asesorías técnicas o profesionales u otras similares en forma presencial o telemática, de personas, empresas u otras personas jurídicas, sólo y exclusivamente a título gratuito y, como ya se ha dicho, sólo y exclusivamente en forma voluntaria de acuerdo a la coordinación y aceptación previa y expresa de las autoridades representantes habilitadas del COMITES de Chile. Todos los derechos que de la colaboración voluntaria pudieren derivarse se entienden cedidos completa, perpetua y gratuitamente y sin condiciones al COMITES Chile.

Eventuales pagos por reembolsos de gastos o por otras indemnizaciones aún cuando estén relacionadas con colaboraciones voluntarias, y aún cuando se paguen contra la presentación de boletas de honorarios, otros recibos o instrumentos no constituyen en modo alguno obligación futura para el COMITES Chile, para sus miembros, y representantes.

Se entiende que las presentes estipulaciones contenidas en Condiciones de Colaboración Voluntaria con el Comité para los Italianos en el Extranjero de Chile (COMITES Cile) son conocidas y aceptadas por todos los que realizan o proveen colaboraciones voluntarias en beneficio del Comites de Chile.

🇮🇹Condizioni di collaborazione volontaria con il Comitato per gli italiani all’estero in Cile (COMITES Cile)

Il Comitato per gli italiani all’estero in Cile (COMITES Cile) accetta la collaborazione volontaria in natura, ore di lavoro, consulenza tecnica o professionale o altri simili sia presenziale che tramite tecnologie telematiche, sia a sua volta, da persone, società o altre persone giuridiche solo ed esclusivamente a titolo assolutamente gratuito e, come già detto, solo ed esclusivamente su base volontaria, secondo il coordinamento e l’accettazione preliminare ed espressa delle autorità che rappresentano il COMITES del Cile. Tutti i diritti che possono derivare dalla collaborazione volontaria si intendono trasferiti completamente, perpetuamente e gratuitamente e senza condizioni al COMITES del Cile.

Eventuali pagamenti per rimborsi di spese o altri compensi, anche quando sono correlati a collaborazioni volontarie, e anche quando sono pagati a fronte della presentazione di ricevute, quietanze od altri simili, non costituiscono in alcun modo un obbligo futuro per COMITES Cile, per i suoi membri e rappresentanti.

Resta inteso che le presenti clausole contenute nelle Condizioni di collaborazione volontaria con il Comitato per gli italiani all’estero in Cile (COMITES Cile) sono note e accettate da tutti coloro che svolgono o forniscono collaborazioni volontarie a beneficio dei Comites de Chile.

🇮🇹🇪🇸Sedes Comites en el mundo: aqui.


🇮🇹🇪🇸Avvertenze Generali | Advertencias Generales

Questioni Consolari | Asuntos Consolares

Le informazioni su cittadinanza, passaporti o qualsiasi altra materia o servizio di competenza dell’Autorità Consolare italiana in Cile, sono esclusivamente reperibile presso gli uffici consolari o tramite i media stabiliti dall’autorità. Ai fini si prega di consultare la web ufficiale del Consolato d’Italia in Cile.

Las informaciones sobre trámites de ciudadanía, pasaportes o cualquier otra materia de competencia consular, deben ser solicitados exclusivamente en las oficinas consulares o a través de los medios establecidos por dicha autoridad. En relación con esos temas se aconseja visitar la pagina oficial del Consulado de Italia en Chile.

Sul sito www.comites.cl

La informazione ed i contenuti del sito web del Comites del Cile non sono vincolanti e non rappresentano obbligazioni per il Comites Cile.

I contenuti del sito e le responsabilità che possano derivarne appartengono ai loro autori, a chi seleziona o inserisce, e non rappresentano necessariamente il parere del Comites Cile.

L’idioma uffciale del sito è la lingua italiana. Ciononostante, vengono usate indistintamente l’italiano o lo spagnolo.

Acerca del sitio www.comites.cl

La información contenida en el sitio web oficial del comites www.comites.cl no es vinculante y no obliga al Comites Chile.

Los contenidos del sitio web del Comites de Chile y las responsabilidades que de ellos derive  son de quien los inserta, y no representan necesariamente la posición del Comites Chile.

El idioma oficial del sitio es la lengua italiana. Los contenidos del sitio web del Comites se presentan preferentemente en italiano y español, no obstante, se usan ambas lenguas indistintamente.

Assets Logo COMITES


Cualquiera de los logotipos pertenecientes o que dan a entender que se trata de una actividad o documento oficial o en representación o con el patrocinio del Comites de Chile, sólo pueden ser utilizados con la debida y expresa autorización de la representación legal del Comites Chile, aún cuando estos estén disponibles abiertamente en la web o por cualquier otro medio.

Logo Principal: color; formato png; silueta circular. (se recomienda usar)

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Versiones en Blanco y Negro. Para siluetas circular (png) y cuadrada (jpg):


REGOLAMENTO INTERNO

Comitato per gli Italiani all’Estero, 

Circoscrizione Consolare del Cile COMITES – CILE

VISTI

  • comma 1, art. 9 della LEGGE 23 ottobre 2003 , n. 286,
  • comma 6, art. 2 della LEGGE 23 ottobre 2003 , n. 286,
  • le diverse proposte presentate ed analisi comparativa con il regolamento ad oggi in vigore,
  • la delibera conclusiva del Comitato in seduta plenaria numero 5 di data mercoledì 22 giugno 2022 con cui si approva la redazione finale,

Il Comites del Cile emana il seguente Regolamento Interno:

Articolo 1. Natura del Regolamento.

1. Nello successivo, quando si faccia riferimento a «la legge» dovrà intendersi la legge 23 ottobre 2003, n.286 Norme Relative Alla Disciplina Dei Comitati Degli Italiani All’estero; quando si faccia riferimento a «il regolamento di attuazione» dovrà intendersi il Decreto Del Presidente Della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395 Regolamento di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all’estero; «il Comitato» oppure «Comites» dovrà intendersi il Comitato degli Italiani all’Estero della Circoscrizione Consolare del Cile; «l’Esecutivo» il Comitato Esecutivo del Comites.

2. Il presente regola alcune materie di competenza del Comites non previste nella legge né nel Regolamento d’Attuazione. Le disposizioni del presente regolamento saranno valide in quanto non contraddittorie a quelle della legge e del regolamento di attuazione. In caso di contrapposizione o discordanza, prevalgono le disposizioni della legge e del regolamento di attuazione sopra quelle del presente regolamento.

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data dell’approvazione da parte del Comites e sostituisce e abroga qualsiasi altra disposizione precedente in materia.

4. A questo regolamento potranno essere aggiunti annessi che regolano materie o descrivono procedure specifiche di gestione interna del Comitato. Se questo non sono in diretto rapporto con la legge, il Regolamento d’Attuazione o questo regolamento interno possono essere scritte anche in lingua spagnola.

Articolo 2. Notifiche.

1. A tutti gli effetti che riguardano il presente Regolamento, il Regolamento di Attuazione e la Legge, le notifiche e comunicazioni tra membri del Comitato si terranno a mezzo posta elettronica.

2. Ai fini del comma precedente sarà onere di ogni Consigliere dichiarare ed aggiornare un indirizzo di posta elettronica di sua proprietà ed uso esclusivamente personale, nonché informare ogni aggiornamento. Questa dichiarazione deve essere presentata in seduta plenaria e registrata in verbale. Su queste dichiarazioni il Segretario manterrà un registro speciale degli indirizzi di posta elettronica e degli eventuali aggiornamenti.

3. Il Segretario informerà pubblicamente l’indirizzo di posta elettronica che sarà ritenuto come ufficiale del Comitato. In caso contrario, l’indirizzo personale dichiarato dal Segretario ai sensi del comma 2 precedente sarà considerato come indirizzo posta elettronica del Comitato.

4. Le notifiche e comunicazioni si riterranno come consegnate al destinatario: 

4.1 Se è stato dato avviso o messaggio di avvenuta consegna in automatico o manualmente sull’indirizzo del destinatario. Oppure,

4.2 Se dall’indirizzo del destinatario è stato inviato un messaggio di posta elettronica all’indirizzo del mittente della notifica in un momento posteriore all’invio della notifica. Oppure,

4.3 Dopo quarantotto ore dall’invio, se il messaggio è stato inviato con copia visibile all’indirizzo di cui al coma 3.

5. Se un Consigliere non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica al momento di assumere l’incarico, il Segretario gli fornirà una casella di posta ad uso personale ed esclusivo.

6. In modo simile al comma 1, tutti i Consiglieri informeranno ed aggiornano sul proprio domicilio coincidente con quello AIRE.

Articolo 3. Organi.

Sono Organi del Comitato:

– L’Assemblea.

– L’Esecutivo.

Articolo 4. Assemblea.

L’Assemblea è il massimo organo del Comitato.

È costituita dai membri eletti. Le sue attribuzioni sono quelle emanate dai testi di legge ed i loro regolamenti.

Articolo 5. Sedute.

1. Le sedute che celebra il Comites possono essere plenarie, dette anche “di comitato” o di Esecutivo e, a sua volta, di natura ordinaria o straordinaria. Se non specificato diversamente, quando in questo regolamento o sui verbali si fa riferimento a Seduta, s’intende plenaria ed ordinaria.

2. Le sedute ordinarie possono essere convocate ed indette tramite:

2.1 Approvazione di un calendario di multipli sedute o programmazione.

2.2 Indizione tramite approvazione nella seduta precedente.

2.3 Notifica dal Presidente o Comitato Esecutivo a tutti i Consiglieri o nel loro nome, dal Segretario con almeno cinque giorni d’anticipo.

3. I Consiglieri sia presenti che assenti si intenderanno informati e debitamente convocati alle sedute. I singoli ordini del giorno sono comunicati dal Segretario con almeno quarantotto ore d’anticipo.

4. La convocazione della seduta, come da art. 5 della Legge, deve contenere l’elenco degli argomenti che il Comites è chiamato a discutere e decidere. L’ordine del giorno è stabilito dall’Esecutivo, ma ogni Consigliere ha la possibilità di chiedere l’inclusione di argomenti. La richiesta di inclusione di nuovi argomenti avviene per iscritto almeno 24 ore prima della seduta o, in caso di urgenza, verbalmente all’inizio della stessa. In apertura di seduta il Comitato approva, respinge o modifica l’ordine del giorno. Gli argomenti non trattati potranno essere inclusi nell’ordine del giorno della seduta successiva.

5. Gli eventuali soppressioni o spostamenti di data delle sedute vengono decise dal Presidente, da chi ne faccia le veci o dall’Esecutivo e comunicati tempestivamente tramite i metodi abituali usati dal Segretario. Le sedute non soppresse o spostate si terranno ed avranno inizio a prescindere delle scuse presentate in anticipo dai Consiglieri od invitati. Dopo avviata la seduta il Segretario accerterà l’esistenza o meno dei quorum necessari a norma di legge e si redigerà verbale dell’accaduto.

6. Le sedute non indette né convocate d’accordo ai commi precedenti, dovranno, se non previsto diversamente, essere convocate dal Presidente e rese pubbliche dal Segretario, con un anticipo di almeno quarantotto ore o settanta due, nel caso si verifichino consiglieri residenti in città a distanza superiore a duecento chilometri dalla sede del Comites.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria.

8. È competenza del Comitato valutare le scuse o motivazioni presentate. Questa valutazione deve essere esplicita sui verbali e se non espressa si intende rimandata. Le valutazioni sulle scuse presentate dagli assenti si possono esprimere fino a due anni dopo l’assenza cui intendono giustificare.

9. Nelle sedute nessuna forma di delega è consentita ai membri del Comitato.

10. Se consentito dall’autorità italiana di competenza, Per garantire un’efficace partecipazione di tutti i Consiglieri e per contenere i costi di gestione del Comites, lo stesso ritiene lecita la partecipazione alle sedute via video-conferenza, al pari della presenza fisica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

11. Regolazione della partecipazione via video conferenza:

11.1 Richiesta scritta all’Esecutivo da parte di ogni Consigliere nel momento in cui sia impossibilitato a partecipare fisicamente alla seduta;

11.2 Le richieste insieme alle motivazioni vengono valutate dall’Esecutivo; 

11.3 Il collegamento deve permettere al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;

11.4 Agli intervenuti viene consentito il diritto di discussione e votazione sugli argomenti all’ordine del giorno con le stesse modalità previste in caso presenziale; 

11.5 Gli intervenuti si assumono la responsabilità in caso di impedimenti tecnici; tuttavia, tenendo conto degli eventi che possono verificarsi (es. black-out, cattiva percezione delle immagini o dei suoni), occorre che vengano adottati comportamenti e modalità tali da salvaguardare il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri.

12. È facoltà del Presidente oppure del Comitato Esecutivo di organizzare una seduta totalmente in modalità telematica nel pieno rispetto delle regole di convocazione. 

13. Dibattito:

13.1 Ogni Consigliere può chiedere di intervenire e parlare sull’argomento, inteso come un punto dell’ordine del giorno, in discussione con un limite massimo di tempo di tre minuti.

13.2 Ogni Consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso argomento in discussione. Un membro può intervenire una seconda volta sullo stesso argomento, soltanto ed unicamente al fine di precisare punti del suo precedente intervento con un limite massimo di tempo di un minuto.

13.3 Tuttavia, esaurita la serie di interventi, se il Presidente ritiene che l’argomento in discussione non sia stato abbastanza approfondito, può ridare un’altra volta la parola ai membri che la richiedono, per ulteriori due minuti al massimo, entro i limiti previsti della durata della seduta.

13.4 Nel corso del dibattito possono essere presentate “mozioni d’ordine” o “mozioni di chiusura del dibattito”. Le mozioni d’ordine possono riguardare unicamente la procedura della discussione.

13.5 Esauriti gli interventi, se si trattasse di un argomento presentato da un relatore, questo ha la facoltà di utilizzare il diritto di replica per una durata massima tre di minuti.

13.6 Le opinioni espresse da ciascun consigliere si intendono a titolo personale e non comportano alcuna responsabilità né vincoli col Comitato.

14. Il codice di comportamento da adottare durante le sedute è il seguente: Essere sempre educati e rispettosi; non è ammesso alcun tono aggressivo e offensivo; è gradito l’uso formale in ogni corrispondenza; non è ammesso il turpiloquio.

Articolo 5. Sedute Plenarie

1. Il Comites celebra sedute plenarie, dette anche di Comitato, alle quali hanno diritto di voce e voto esclusivamente i membri in carica del Comitato.

2. Partecipano di norma, con diritto di sola voce, il Capo dell’Ufficio Consolare  o un suo rappresentante appositamente delegato ed i membri eletti nella circoscrizione del Consiglio Generale per gli Italiani all’Estero (CGIE).

3. Gli invitati possono far uso del diritto di sola voce riguardo gli argomenti per cui sono stati invitati.

4. Le sedute plenarie sono pubbliche. Il pubblico dovrà identificarsi e non può intervenire nella delibera della seduta.

5. Alle riunioni possono partecipare, a titolo consultivo, anche esperti esterni in relazione agli argomenti all’ordine del giorno, con diritto di sola voce per gli argomenti per cui vengono invitati. I Consiglieri che intendano invitare dovranno comunicare al Presidente o Segretario almeno tre giorni lavorativi prima della seduta il proprio nominativo di persone ad invitare unitamente ai temi sui quali si intende debbano essere sentiti.

6. Le Sedute Plenarie Straordinarie sono indette dal Presidente, da chi ne faccia le veci o da una seduta di Comitato Esecutivo e comunicate tempestivamente tramite i metodi abituali usati dal Segretario. In esse si possono discutere esclusivamente i temi previsti dall’Ordine del Giorno. Non si prevede la presenza di invitati, tranne casi giustificati od indispensabili.

Articolo 6. Verbali

1. L’adempimento opportuno dei verbali in modo di procedere alla loro approvazione nella forma descritta all’articolo sesto nonché ai sensi dell’articolo 30 comma 3 del Regolamento, è di responsabilità del Segretario. A questo scopo il Segretario può servirsi dei mezzi e risorse del comitato, nonché emanare istruzioni ai dipendenti del Comites che a questo riguardo avranno priorità.

2. Sui verbali dev’essere in ogni caso contenuta la seguente informazione:

2.1 Numero correlativo della seduta nell’arco del periodo di esercizio del Comites. Raggruppando sedute plenarie siano ordinarie o straordinarie; di esecutivo anch’esse ordinarie o straordinarie ed altri tipi.

2.2 Natura della seduta. Si deve segnalare se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria; se plenaria detta anche di Comitato, o d’Esecutivo o d’altro tipo. Nel caso in cui venisse omessa l’indicazione si intenderà che la seduta è ordinaria o, nel caso, plenaria.

2.3 Giorno della settimana, data, ora d’inizio e termine della seduta.

2.4 Presenti e Assenti. Si devono considerare, segnalando la materiale presenza od assenza di: i Consiglieri in carica, le autorità segnalate all’art. 2 secondo periodo, gli invitati e gli addetti del Comites la cui presenza è prevista nella seduta. Chi presiede la seduta dovrà comunicare le scuse con indicazione del medio tramite il quale gli sono state presentate dagli assenti, fino all’inizio della seduta.

2.5 Invitati. Si deve segnalare i nominativi degli inviti emessi e la presenza o assenza nella seduta degli invitati.

2.6 Pubblico. Se previsto, per quanto possibile, si deve segnalare il nominativo o almeno il quantitativo del pubblico presente in una seduta.

2.7 Presidente. Chi effettivamente a seconda delle norme in vigore presiede la seduta.

2.8 Verbalizzante. Chi effettivamente a seconda delle norme in vigore è responsabile di redigere il verbale della seduta.

2.9 Minuta. Si segnala, se fosse il caso, chi prende note o appunti di verbale in supporto al verbalizzante.

2.10 L’ordine del giorno e le eventuali modifiche apportate.

2.11 Gli interventi dei membri che ne fanno richiesta, a condizione che la propria trascrizione sia stata presentata per iscritto d’accordo alle norme in vigore.

2.12 Inoltre, sui verbali dev’essere segnalato ogni accordo e decisione presa dai partecipanti con dettaglio del voto espresso. Se non indicato, sarà inteso come preso all’unanimità dei presenti, altrimenti dovrà essere segnalato il nominativo dei consiglieri che fanno parte del voto di maggioranza e di minoranza rispettivamente. 

2.14 Verrà consegnato anche ogni osservazione o intervento dei presenti che a giudizio del verbalizzante sia di rilievo o serva alla migliore comprensione di quanto accaduto.

Il Segretario, informando previamente ai presenti, sia in modalità telematica che presenziale, potrà servirsi dei mezzi tecnici che consentano la registrazione della seduta e degli interventi che ne fanno parte. S’intende che i presenti danno consenso all’utilizzo della registrazione da parte del Segretario unica ed esclusivamente ai fini della redazione del verbale. È vietata la registrazione delle sedute e qualunque altro utilizzo della stessa da parte di terzi, se non consentita esplicitamente dall’Assemblea nel rispetto delle leggi italiane e locali in materia.

Articolo 7. Approvazione dei verbali

1 Per quanto possibile i verbali saranno approvati secondo la procedura di seguito specificata:

1.1 Una bozza del verbale sarà inviata tramite posta elettronica dal Segretario a tutti i Consiglieri, entro 20 giorni dalla seduta e preferibilmente non oltre le quarantotto ore prima della seduta in cui verrà sottoposto ad approvazione.

1.2 I Consiglieri tramite lo stesso medio dovranno esprimere la conformità o le eventuali osservazioni al riguardo, entro e non oltre ventiquattro ore prima della seduta. Le osservazioni potranno essere integrate dal verbalizzante sulla bozza. 

1.3 Al Verbale ciascun Consigliere può chiedere per iscritto con una nota, di aggiungere esclusivamente quanto da lui detto nell’Assemblea, se non riportato. Tali note non soggette ad approvazione, in quanto non comportano alcun vincolo, devono essere fatte pervenire al Comitato Esecutivo chi valuterà la corrispondenza delle note con quanto effettivamente accaduto in seduta, entro le ventiquattro ore dalla data di spedizione della bozza del verbale. Le note che giungono oltre questa data non verranno prese in considerazione.

1.4 Nella seduta in cui si deve procedere all’approvazione di un verbale, il Segretario indica se la bozza inviata è stata soggetta ad osservazioni e se queste sono state aggiunte.

1.5 Se in una seduta non si potesse sottomettere un verbale alla considerazione della plenaria, il fatto sarà registrato sul verbale con indicazione della seduta successiva in cui è previsto procedere all’approvazione del verbale assieme ad altri eventuali verbali in attesa di approvazione.

1.6 Se sussistono osservazioni queste vanno votate in forma ordinaria. Se approvata l’osservazione questa va presa in considerazione nell’atto di approvazione. Se invece è respinta se ne registra il voto, in entrambi i casi, sul verbale della seduta in cui si sottomette ed approva il verbale.

Articolo 8. L’Esecutivo

L’Esecutivo, composto da un numero da tre membri dell’Assemblea, è formato dai membri a tal uopo eletti a maggioranza semplice secondo i dettami della legge, più il Presidente. L’Esecutivo è convocato con una scadenza minima di due mesi, convocato con comunicazione scritta del Presidente almeno otto giorni prima della riunione, ed in casi urgenti anche verbalmente in termini di tempi più ristretti, comunque informando la segreteria del Comitato per la verbalizzazione. La sua convocazione è possibile anche su richiesta di almeno due dei suoi membri. In tal caso la richiesta scritta deve essere indirizzata al Presidente.

A norma di legge, il Compito dell’Esecutivo è quello di:

– affiancare il Presidente nello stabilire l’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea; 

– Elaborare i bilanci da sottoporre all’Assemblea.

– Esaminare i problemi relativi all’attività del Comitato ed elaborarne le soluzioni.

– Proporre le Commissioni di lavoro.

– Prendere sotto la sua responsabilità le deliberazioni che, altrimenti, spetterebbero all’Assemblea, quando la necessità e l’urgenza siano tali da non permetterne la convocazione. Di queste delibere viene fatta relazione all’Assemblea nella sua prossima riunione, per ottenerne la ratifica.

Articolo 9. Sedute del Comitato Esecutivo

1. Per quanto riconducibili, alle sedute del Comitato Esecutivo, dette anche di Esecutivo, si applica quanto previsto per le sedute plenarie. In esse partecipa a pieno titolo il Segretario.

2. Le materie non di esclusiva ed espressa competenza della Plenaria del

Comites approvate dall’Esecutivo, si riterranno come approvate dal Comites a tutti gli effetti se non modificate in sede di Plenaria nella seduta immediatamente successiva a quella di Esecutivo.

3. L’approvazione in sede d’Esecutivo di una materia di esclusiva competenza del Comites avrà valore solo fino alla seduta plenaria immediatamente successiva.

4. Di norma, nelle sedute di Esecutivo non è ammessa la presenza di pubblico.

Le riunioni dell’Esecutivo sono valide se è presente la metà più uno dei membri. Previa comunicazione con la Segreteria, la partecipazione è possibile anche in video conferenza in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile un collegamento in tal senso. Qualora la presenza concordata in video conferenza si rivelasse comunque impossibile, l’assenza del consigliere si considera giustificata.

Articolo 10. Il Presidente

I poteri e le funzioni del Presidente sono definiti nell’art. 10 della Legge.

Il Presidente:

  • Ha la rappresentanza legale del Comites ed esercita tutti i poteri e le funzioni conferitigli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente regolamento interno, nonché dalle delibere del Comites;
  • E l’interlocutore diretto con l’Autorità Consolare e con le altre istituzioni:
  • E componente di diritto dell’Esecutivo e lo presiede;
  • Convoca e presiede le riunioni del Comites e dell’Esecutivo, e dopo aver consultato i Consiglieri, ne stabilisce il luogo, la data, e l’ora;
  • Può partecipare di diritto, senza obbligo, sia personalmente che tramite
  • apposito delegato, a tutte le riunioni delle Commissioni di lavoro ed altre istanze
  • organizzate dal Comites.
  • Riferisce al Comites sugli incontri avuti nell’espletamento della sua carica, porta a conoscenza;
  • Firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario;
  • Il Presidente, in situazioni particolari per la comunità italiana, può convocare un Esecutivo allargato.

Articolo 11. Il Vicepresidente

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del Comitato.

Assume le funzioni ed i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o in caso di specifica delega da parte del Presidente.

Articolo 12. Il Segretario

Il Segretario del Comitato che svolge anche le funzioni di Segretario dell’Esecutivo, anche senza esserne membro. Egli provvede alla conservazione degli atti dell’Assemblea, dell’Esecutivo ed alla stesura dei verbali che firmati dal presidente e da lui medesimo controfirmati vengono trasmessi all’Ufficio consolare.

Sia la conservazione che la trasmissione della documentazione all’Ufficio Consolare possono essere effettuate tramite il sistema informatico del Comitato senza l’uso di copie cartacee.

Il Segretario coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

Partecipa alle riunioni degli organi del Comitato ai quali propone quanto considera utile per il conseguimento degli obiettivi dell’Assemblea ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell’attività del Comites.

Il Segretario può, ai soli fini della trascrizione del verbale, registrare su file audio la seduta e mettere tale registrazione a disposizione dei Consiglieri fino ad approvazione del verbale. Immediatamente dopo l’approvazione del verbale, il Segretario cancella tale registrazione.

Articolo 13. Il Tesoriere

Il Tesoriere deve agire nel rispetto delle direttive dell’Assemblea; viene eletto all’interno dell’Esecutivo, di cui fa parte. Egli provvede alla collaborazione e sostegno delle Operazioni contabili-amministrative e ne conserva gli atti. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, e li presenta all’Esecutivo. Riceve e deposita i fondi del Comites sull’apposito c/c bancario.

Articolo 14. Commissioni di Lavoro

1. Il Comites ai fini di svolgere in modo più efficiente il proprio lavoro potrà costituire commissioni di lavoro. Queste potranno avere carattere permanente o temporaneo, anche dette ad hoc. Il Comitato con delibera di plenaria potrà costituire, sciogliere, raggruppare o dividere, commissioni di lavoro permanenti o temporanee composte da membri del comitato e membri esterni. Le commissioni di lavoro si occuperanno dello studio, progettazione, approfondimento o sviluppo di temi specifici o insieme di temi a seconda della costituzione della stessa.

2. L’Esecutivo potrà costituire, sciogliere, raggruppare o dividere, in generale amministrare o gestire, le commissioni di lavoro.

3. Le commissioni di lavoro dovranno essere integrate da almeno due membri del comitato e dovranno riunirsi con la presenza di almeno uno di questi. Le Commissione di lavoro dovranno eleggere un delegato anch’esso membro del Comitato che funge da coordinatore.

4. Le Commissioni di Lavoro potranno redigere verbali e nominare un segretario. Ciononostante, dovranno comunicare obbligatoriamente al Segretario del Comitato data, orario, presenze e sede delle riunioni sostenute.

5. Le Commissioni di Lavoro, le sue delibere, eventuali verbali o decisioni non rappresentano il Comites e non sono vincolanti.

Articolo 15. Bilancio del Comitato

L’anno fiscale del Comitato è dal primo gennaio al 31 dicembre.

Il Comitato entro 45 giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti.

Ogni eventuale o presunta irregolarità verificata dai revisori viene portata a conoscenza dei Consiglieri e denunciata alle autorità competenti.

Il Comitato si riunisce prima della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo.

I bilanci del Comitato sono pubblici, e i libri contabili e la documentazione amministrativa di giustificazione, devono essere tenuti a disposizione delle competenti autorità amministrative per eventuali verifiche.

Articolo 16. Dimissioni di un membro del Comitato

Le dimissioni di un membro del Comitato dovranno essere comunicate per iscritto tramite lettera personale del dimissionario indirizzata al Presidente. Il Segretario dovrà procedere all’autentica della firma del sottoscrittore.

Il Comitato prenderà atto delle dimissioni in seduta plenaria. Le dimissioni avranno valore a tutti gli effetti una volta preso atto da parte del Comitato.

Eccezione fatta del Presidente e Segretario del Comitato, stessa procedura vale per le dimissioni ed incarichi da membro del Comitato Esecutivo, Revisore dei Conti di nomina di Comitato, membro di Commissioni di Lavoro od altri incarichi interni del Comitato.

Le dimissioni alla qualità di membro del Comitato di cui prende atto il Comites, dovrà essere tempestiva ed ufficialmente comunicata all’Autorità Consolare ai fini che proceda alla nomina sostitutiva.

Articolo 17. Assenze alle sedute

1. Le motivazioni ai sensi del comma tre dell’Articolo settimo della legge, dovranno avere forma di notifica secondo lo stabilito all’articolo 2 di questo Regolamento e contenere le ragioni dell’assenza.

2. Le notifiche con motivazioni riguardo assenze a sedute plenarie dovranno essere inoltrate almeno con dodici ore d’anticipo alla seduta e con copia al Presidente e Segretario.

3. Il Comitato prenderà atto delle ragioni o scuse presentate riguardo assenze a sedute plenarie solo ed esclusivamente se fatte pervenire nel modo previsto dalla legge e dal presente Regolamento.

4. Lo stesso Comites giudicherà l’assenza come motivata o meno con approvazione nel modo ordinario.

5. Riguardo sedute plenarie, salvo espresso voto in contrario, quando il Comites prende atto delle assenze di un consigliere, queste verranno ritenute a tutti gli effetti come non motivate se:

5.1 Si tratta di tre assenze consecutive non motivate.

5.2 Tra la prima e la terza assenza consecutiva sono trascorsi più di quattro mesi.

5.3 Si tratta di più di tre assenze consecutive.

5.4 Il consigliere aveva confermato la sua presenza.

Articolo 18. Esercizio temporale delle cariche

In caso di assenza di un membro del Comitato Esecutivo, le funzioni saranno svolte temporalmente o pro tempore d’accordo ai commi successivi, se non stabiliti dalla legge o nel regolamento di attuazione.

Se nominato, il Tesoriere, di diritto, potrà esercitare le cariche di Segretario pro tempore e reciprocamente, il Segretario in caso di necessità potrà fungere da Tesoriere pro tempore

Articolo 19. Approvazione e Modifica del Regolamento

Le proposte di modifica a questo regolamento devono essere presentate per iscritto da almeno 1/3 dei Consiglieri del Comites al Presidente, che ne informa l’Esecutivo.

Esecutivo mette le proposte di modifica al regolamento pervenute all’ordine del giorno della prima seduta utile del Comites.

Per l’approvazione e la modifica di questo regolamento occorre la maggioranza semplice dei consiglieri in carica.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.

Comitato per gli Italiani all'Estero. Cile | Comité para los Italianos en el Extranjero. Chile